CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
1. Premessa
Le presenti Condizioni Generali di Fornitura si applicano a tutte le Offerte, Conferme d’Ordine (di seguito “Contratto”) emesse da MECTILES ITALIA S.r.l. (di seguito il “Venditore”) relativi alle apparecchiature e/o a tutti i servizi offerti. Offerte e Conferme d’Ordine esprimono l’ accettazione delle presenti Condizioni Generali che prevalgono su tutti i precedenti accordi scritti e/o su eventuali accordi verbali ed eventuali precedenti dichiarazioni fatte tra le parti.
Le offerte sono valide per 60 giorni, salvo diversa indicazione nel testo della stessa.
2. Scopo della fornitura – Prezzi – Termini di pagamento
L’oggetto della fornitura è limitato alle apparecchiature e/o servizi espressamente descritti nell’Offerta o nella Conforma d’’Ordine. Ogni altro bene e/o servizio è espressamente escluso dall’ambito della fornitura e dalla responsabilità del Venditore.
Il prezzo indicato nell’Offerta o nella Conforma d’Ordine non è comprensivo di IVA di legge né di eventuali tasse o imposte.
I termini di pagamento ivi indicati sono da ritenersi tassativi. I ritardi di pagamento danno immediatamente al Venditore il diritto di pretendere il riconoscimento del valore massimo degli interessi di mora indicati nella misura dell’8 %, nonché il diritto di sospendere i servizi previsti dal Contratto.
3. Efficacia del Contratto
Il Contratto diventa efficace solo con la firma del Venditore e dell’Acquirente.
4. Inizio delle lavorazioni – Differimento dei Termini di Esecuzione
Il Venditore non è tenuto ad avviare i lavori finché non abbia ricevuto dall’Acquirente:
– Pagamento dell’anticipo pattuito (ed eventualmente Lettera di Credito) secondo le modalità concordate nel Contratto;
– Disegni tecnici, specifiche e campioni di prodotto come previsto dal Contratto.
In caso di ritardo nel rispetto delle condizioni sopra indicate, l’Acquirente riconosce al Venditore il diritto di posticipare l’inizio delle lavorazioni e riconosce altresì al Venditore la facoltà di posticipare i termini di consegna, nonché il risarcimento di ogni ulteriore costo derivante dal ritardo.
5. Modalità di consegna della merce
La consegna della merce avverrà secondo le modalità (Incoterm) concordate nel Contratto. Nel caso in cui le modalità di cui sopra non siano espressamente riportate si intendono “franco fabbrica”. In tal caso, le operazioni di trasporto sono a carico e rischio dell’Acquirente.
6. Riserva di proprietà (ROT)
Resta inteso che gli articoli consegnati restano di proprietà del Venditore fino al completo pagamento da parte del Compratore. La riserva di proprietà si estende ai Prodotti venduti dall’Acquirente a terze parti ed al prezzo di tali vendite, nei limiti massimi previsti dalle leggi del paese dell’Acquirente che regolano la presente clausola.
7. Installazione e Collaudo
a) Se l’installazione è esclusa dal contratto, L’Acquirente dovrà installare l’Apparecchiatura presso il Sito di Installazione senza la supervisione o l’assistenza del Fornitore. L’Acquirente sarà responsabile di tutti i costi associati alla consegna e all’installazione delle macchine.
b) Se l’installazione è inclusa nel contratto, una volta che l’Acquirente avrà onorato gli obblighi precedenti, il Venditore darà inizio all’Installazione, messa in servizio e collaudo delle apparecchiature secondo le date stabilite dal Contratto, fatte salve le eventuali proroghe spettanti al Venditore.
L’Acquirente metterà a disposizione del Venditore ambienti idonei e sicuri per lo stoccaggio delle apparecchiature e dei mezzi necessari0 all’esecuzione dell’installazione. Lo scarico ed il posizionamento in linea delle macchine sono in ogni caso a carico dell’Acquirente.
L’Acquirente è tenuto a informare il Venditore delle norme di sicurezza vigenti nel sito in cui la merce verrà installata e fornire i relativi documenti. Al termine delle fasi di installazione e avviamento delle apparecchiature, le apparecchiature saranno testate come da contratto.
Nel caso in cui la merce non soddisfi i requisiti delle prestazioni contrattuali, il Venditore informerà l’Acquirente, nel più breve tempo possibile, delle azioni che verranno intraprese per porre rimedio al problema e il collaudo verrà ripetuto (più volte se necessario ) fino al soddisfacimento dei requisiti delle prestazioni contrattuali.
L’Acquirente dichiara che non potrà sollevare obiezioni né avanzare pretese di risarcimento nei confronti del Venditore per eventuali danni subiti in questo caso.
Una volta superata la prova, l’Acquirente firmerà il relativo certificato. In caso di disaccordo tra le parti sull’esito della prova, le parti stesse nomineranno, di comune accordo e condivisione dei costi, un esperto indipendente, il cui parere finale sarà definitivo.
8. Patto di Riservatezza e Proprietà Intellettuale
Tutti i documenti e le informazioni trasmessi tra le parti in qualsiasi forma (orale, scritta, elettronica, ecc.) forniti o resi disponibili direttamente o indirettamente da una parte all’altra, devono rimanere strettamente riservati e di proprietà della parte trasmittente. I dati e le informazioni riservate di proprietà non devono essere divulgati a terzi senza il consenso scritto del titolare. Gli obblighi di cui sopra non si applicano alle informazioni di pubblico dominio.
L’Acquirente non deve consentire alcun reverse engineering sull’attrezzatura fornita dal Venditore senza il consenso scritto del Venditore.
La proprietà intellettuale di tutte le apparecchiature, i processi, i documenti o le informazioni fornite o messe a disposizione dell’Acquirente a seguito del Contratto devono rimanere di proprietà esclusiva del Venditore (o dei suoi subappaltatori).
9. Esclusioni dall’Ambito di Fornitura e Responsabilità del Cliente
Oltre alle esclusioni previste nell’offerta del Venditore e nel presente Contratto (comprese le presenti Condizioni Generali di Fornitura) i termini e gli elementi di seguito elencati sono espressamente esclusi dalla fornitura del Venditore e ricadono sotto la responsabilità dell’Acquirente:
(a) allestimento del sito secondo le indicazioni fornite dal Venditore (pavimentazioni, passaggi, ecc.) e delle opere civili in genere da eseguire sul sito; (b) tubazioni per il collegamento alle utenze (acqua, aria, gas, ecc.), cablaggio elettrico e/o scambio segnali alle singole unità (ad eccezione dei collegamenti tra le macchine fornite, se queste ultime sono espressamente specificate come comprese nel dotazione di fornitura); il collegamento alle utenze dovrà comprendere una linea telefonica a banda larga completa di router dedicato per la teleassistenza della/e macchina/e; (c) fornire tutte le utenze (luce, acqua, ecc.) nel rispetto delle normative vigenti e nel rispetto delle caratteristiche specificate dal Venditore, con particolare riguardo ai dispositivi di prevenzione delle sovratensioni; (d) fornitura in conformità alla normativa applicabile di tutte le attrezzature di sollevamento e ponteggi necessari per lo scarico, il posizionamento e l’installazione della macchina e degli eventuali accessori; e) smaltimento degli imballaggi; (f) fissaggio dell’apparecchiatura al pavimento (ove necessario); (g) fornitura di collegamento elettrico e linea telefonica al container di cantiere del Venditore (ove previsto); in alternativa a detto contenitore, l’Acquirente dovrà mettere a disposizione del Venditore uno spazio interno, completo di alimentazione e collegamento alla linea telefonica, idoneo al deposito di materiale, attrezzature, documentazione, ecc..
10. Responsabilità e garanzia del Venditore
In caso di vendita di macchinario usato con la clausola “VISTO E PIACIUTO”, nessuna forma di garanzia è espressamente inclusa.
In caso di vendita di macchinari nuovi o ricondizionati, il Venditore riconosce rispettivamente 12 o 6 mesi a partire dalla data di spedizione della merce, solo su difetti meccanici ed elettrici dei macchinari e delle attrezzature non soggette a normale usura.
La garanzia si riferisce alla fornitura delle parti difettose, ma esclude la manodopera, i viaggi e qualsiasi attrezzatura per la sostituzione delle parti.
Il Venditore non si assume alcuna responsabilità per i costi di garanzia derivanti da:
– Parti soggette ad usura;
– Utilizzo di parti non originali;
– Uso improprio di lubrificanti, materiali di consumo e servizi;
– Modifiche apportate all’apparecchiatura senza il consenso scritto del Venditore;
– Uso scorretto e non conforme al manuale d’uso;
– Manutenzione errata e non conforme al manuale di manutenzione;
– Tutte le condizioni e circostanze non imputabili a errori del Venditore.
11. Risoluzione del Contratto
Ciascuna parte ha diritto di recedere dal presente Contratto mediante comunicazione scritta da inviarsi all’altra parte solo se:
I pagamenti dovuti ai sensi del Contratto non sono stati effettuati per un periodo superiore a 30 giorni dalla comunicazione scritta dell’omissione;
– l’altra parte non adempie agli obblighi previsti dal Contratto e non avvia alcuna azione per sanare il problema entro 30 giorni dalla comunicazione scritta dell’omissione;
– L’altra parte è diventata insolvente o è comunque in uno stato tale da significare che non è in grado di effettuare i pagamenti dovuti, o ha avviato o subito procedure concorsuali o fallimentari.
12. Limitazione di responsabilità
Il venditore non è responsabile per la perdita di fatturato o profitto; perdita di opportunità, produzione o contratti; perdita o danneggiamento di materie prime o prodotti trasformati; inefficienze o ritardi nella produzione degli impianti; risarcimenti o altre panali contrattuali dovute dall’Acquirente a terzi; sanzioni; costi di richiamo; capitale o altro per qualsiasi perdita o danno consequenziale, speciale, indiretto o incidentale di qualsiasi natura, comunque causato.
La responsabilità cumulativa totale del Venditore nei confronti dell’Acquirente relativa al presente Contratto non può in nessun caso superare il valore inferiore tra i pagamenti ricevuti dall’Acquirente e il 2,5% del prezzo di vendita del Contratto.
13. Forza maggiore
Nessuna delle parti sarà responsabile del suo inadempimento in relazione agli obblighi qui previsti se è in grado di provare che: (i) l’inadempimento è stato causato da un evento al di fuori del suo controllo; e che (ii) non era ragionevole aspettarsi che prendesse in considerazione la possibilità del verificarsi di un tale evento e i suoi effetti sulla sua capacità di adempiere al momento della firma del presente Contratto; e che (iii) non era ragionevolmente possibile evitare o rimediare a questo evento o almeno ai suoi effetti.
Ai fini della presente clausola, un “Evento di forza maggiore” include, a titolo esemplificativo, calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, controversie di lavoro , scioperi, pandemie riconosciute dall’O.M.S., provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, sia locale che nazionale, comprese leggi, ordinanze, norme e regolamenti, validi o non validi, e ogni altra evenienza simile o diversa.
Se si verifica un Evento di Forza Maggiore, la parte che ne subisce le conseguenze (“la parte inadempiente”) deve informare l’altra parte del verificarsi di tale evento e dei suoi effetti sulla sua capacità di procedere con gli accordi contrattuali. In tal caso, le parti collaboreranno per intraprendere le azioni necessarie per annullare o attenuare gli effetti di tale evento. Per la durata dell’Evento di Forza Maggiore, o dei suoi effetti, la parte inadempiente non è responsabile dell’inadempimento delle proprie obbligazioni, ove l’adempimento sia impedito dall’Evento di Forza Maggiore, a condizione che tali obblighi siano adempiuti il prima possibile dopo la fine dell’Evento di Forza Maggiore.
14. Legge applicabile
Il presente Contratto è soggetto alla legge italiana.
15. Clausola arbitrale
Le parti convengono che tutte le controversie derivanti dall’interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto, nonché eventuali accordi integrativi, modificativi, esecutivi, purché risolvibili da arbitri, saranno risolte mediante arbitrato. Il Collegio Arbitrale è composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominati di comune accordo tra i due arbitri o, in mancanza, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano, ai sensi dell’art. 810, II comma, del codice di procedura civile.
Lo stesso Presidente del Tribunale nominerà l’arbitro per la parte della controversia qualora non abbia previsto un arbitro entro il termine fissato dall’art. 810, comma I, del codice di procedura civile. Il Tribunale Arbitrale deciderà in modo consuetudinario e legittimo, senza formalità procedurali salvo il rispetto delle norme imperative di cui agli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile in materia di arbitrato consuetudinario. Il luogo dell’arbitrato sarà fissato a Milano (Italia).
Letto, approvato e firmato
Casalgrande (RE), il ___________
MECTILES ITALIA S.r.l. CLIENTE
___________________ ____________________