CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1. Definizioni.

Le presenti Condizioni Generali di Fornitura si applicano a Mectiles Italia S.r.l. (d’ora in poi quale “Venditore”) e sono relative alle apparecchiature e/o comunque a tutti i servizi offerti. Le offerte e le Conferme d’Ordine (d’ora in avanti “Contratto”) le quali superano tutti i precedenti accordi scritti e/o qualsiasi accordo orale ed ogni precedente dichiarazione intercorsa tra le parti.

La validità delle offerte è di 30 giorni, se non diversamente espresso nel testo delle stesse.

Art. 2.  Oggetto.

2.1. Oggetto del Contratto è esclusivamente la fornitura, da parte del Venditore al Compratore, dei macchinari nuovi / usati specificatamente indicati nelle Offerte, Conferme d’Ordine e Contratti emessi da MECTILES ITALIA S.r.l., alle quali le presenti condizioni si richiamano integralmente.

Art. 3. Prezzi. Modalità di pagamento del prezzo. 

3.1. I prezzi pattuiti nelle Offerte, Conferme d’Ordine e Contratti – da considerarsi al netto di IVA e degli altri eventuali oneri tributari e fiscali gravanti sulla fornitura – si intendono fissi ed invariabili, purché il Contratto entri in vigore entro e non oltre 30 giorni dalla data della sua sottoscrizione da parte del Venditore.

Art. 4. Ritardi nei pagamenti e contestazioni.

4.1. In caso di ritardato, incompleto od inesatto pagamento di qualsiasi importo dovuto dal Compratore in forza del Contratto, il Venditore avrà la facoltà, a propria discrezione, di addebitare gli interessi legali di mora per ritardato pagamento, calcolati ai sensi del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 nella misura del saggio di interessi determinato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con periodicità semestrale, maggiorato di 5 punti percentuali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 5 del citato D. Lgs. 231/2002, previa regolare costituzione in mora da parte del Venditore ex art. 1219, comma 2, Codice Civile e senza pregiudizio di ogni altro suo diritto derivante dal mancato, parziale o tardivo adempimento ai sensi di legge o del Contratto. 

4.2. Il Compratore non potrà mai sospendere, evitare, ritardare o ridurre, il pagamento del corrispettivo della fornitura, neppure in caso di mancata utilizzazione dei macchinari oggetto del Contratto per qualsiasi causa, compreso il caso di contestazioni circa i macchinari medesimi ed in generale circa l’esecuzione del Contratto.

4.3. Il Venditore ha la facoltà, a propria discrezione, sia di sospendere, sia di risolvere il Contratto, qualora il Compratore non adempia regolarmente alle proprie obbligazioni contrattuali (compreso l’inadempimento dell’obbligo di versare l’anticipo). Con riguardo poi all’ipotesi di ritardo superiore a 7 giorni nei pagamenti contrattualmente dovuti dal Compratore a seguito di avviso di merce pronta, il Venditore avrà la facoltà – in alternativa alla risoluzione del Contratto – di rivendere a terzi i beni già approntati per la spedizione (apportando a tal fine eventuali modifiche ai beni stessi) o di rideterminare i termini di consegna/spedizione di tali beni ed eventualmente di tutta la fornitura prevista dal Contratto, facendo decorrere (dal momento della comunicazione al Compratore della decisione di avvalersi di detta facoltà) nuovi termini di consegna/spedizione (e nuovi termini per l’esecuzione delle altre obbligazioni del Venditore a norma del Contratto) in misura non superiore alla durata dei termini originariamente pattuiti, salvo il risarcimento di ogni eventuale danno. Il Compratore sarà obbligato a rispettare i nuovi termini determinati secondo quanto precede dal Venditore, che ne darà comunicazione scritta al Compratore.

4.4 Il Contratto può essere risolto, o l’esecuzione del medesimo può essere sospesa, a semplice richiesta di una parte, qualora l’altra parte: i) sia posta in liquidazione; ii) sia sottoposta ad una procedura di carattere concorsuale; iii) avvii trattative per la Composizione Negoziata delle Crisi o acceda ad altri istituti introdotti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII); iv) mutino sostanzialmente le proprie condizioni patrimoniali in modo da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione. 

4.5. In caso di inadempimento da parte del Compratore delle obbligazioni stabilite a suo carico dal Contratto, il Venditore ha diritto, in aggiunta alla facoltà eventualmente spettantegli ai sensi del successivo art. 6.2 e ad ogni altro diritto o facoltà derivanti dal Contratto e/o dalla legge, di ritenere come penale la somma pagata dal Compratore a titolo di anticipo, salva in ogni caso la risarcibilità dell’eventuale maggior danno.

Art. 5. Riserva della proprietà. 

5.1. Per espresso e specifico patto tra le parti, la vendita è effettuata con riserva della proprietà sui beni indicati al n. 1 della, sino al totale pagamento del prezzo pattuito (interessi compresi), ai sensi del disposto dell’art. 1523 c.c. 

5.2. Il mancato pagamento, nei termini convenuti, anche di una sola rata che superi la sesta parte del prezzo della vendita, ovvero il mancato pagamento di due rate, comporta il diritto del Venditore, a sua scelta: a) di risolvere il Contratto, con effetto dal momento della comunicazione al Compratore, oppure b) di dichiarare il Compratore decaduto dal beneficio del termine e di esigere l’integrale ed immediato pagamento dell’intero proprio credito residuo. In caso di risoluzione per causa imputabile al Compratore, il Venditore avrà diritto di ottenere l’immediata restituzione dei macchinari venduti nello stato in cui sono stati consegnati in esecuzione del Contratto e di trattenere, sia a titolo di compenso per l’uso dei macchinari che a titolo di penale per il risarcimento dei danni subiti, le rate riscosse, salvo, comunque, il risarcimento del danno ulteriore.

5.3. Il Compratore riconosce che i macchinari oggetto della fornitura, anche ove fissati/ancorati al terreno, non potranno comunque ritenersi incorporati al suolo e che i medesimi non accederanno al suolo stesso, rimanendo di proprietà del Venditore fino all’integrale pagamento del prezzo. 

5.4. Il Compratore, con la sottoscrizione del Contratto, si obbliga a: i) non cedere, permutare, donare, conferire a terzi i macchinari e beni oggetto della fornitura, né a compiere sugli stessi qualsivoglia atto dispositivo, ivi incluso a non costituirli in garanzia a favore di terzi; ii) non affittare, noleggiare, concedere in comodato i macchinari ed i beni oggetto della fornitura ed a non trasferire a terzi, a qualsivoglia titolo, tanto gratuito quanto oneroso, la detenzione e/o il possesso dei macchinari e dei beni oggetto della fornitura ; iii) a non spostare e, comunque, a non trasferire, senza il consenso del Venditore manifestato nelle forme di cui al successivo art. 15, i macchinari ed i beni oggetto della fornitura in uno stabilimento diverso da quello in cui sono montati e collaudati; iv) mantenere in perfetta efficienza i macchinari e beni oggetto della fornitura; non alterarli in alcun modo; non compiere sugli stessi atti che ne possano compromettere la destinazione d’uso  o pregiudicarne o diminuirne la capacità di prestazione; v) consentire il diritto del Venditore di ispezionare i macchinari e beni oggetto di fornitura da propri tecnici o collaboratori; vi) ad intraprendere qualsiasi azione nei confronti dei terzi necessaria o opportuna per la tutela dei macchinari e beni di proprietà del Venditore, oggetto di fornitura, ivi inclusa l’azione di reintegrazione ai sensi e per egli effetti di cui agli artt. 1168 e 1169 cod. civ.

La violazione da parte del Compratore anche di una sola delle specifiche obbligazioni di cui ai precedenti paragrafi da i) a vi), legittima il Venditore a risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ. 

5.5. Con la consegna dei macchinari e beni al Compratore, da effettuarsi nei termini e con le modalità di cui ai seguenti artt. 6 e 7 del Contratto, si trasferisce in capo al Compratore il rischio di perimento, anche per caso fortuito, forza maggiore e quant’altro, dei macchinari e beni oggetto della fornitura, in deroga al principio res perit domino

Art. 6. Termini di consegna. 

6.1. La consegna dei macchinari (nonché di eventuali altri beni e/o pezzi di ricambio) deve rispettare i termini del Contratto e, in caso di cronoprogramma scritto, il programma di spedizioni ivi specificamente concordato. Qualora non indicato doversamente, i termini si intendono idicativi.

6.2. I ritardi del Compratore nel fornire le indicazioni tecniche, le informazioni e gli altri elementi necessari per l’esecuzione del Contratto, come pure i ritardi di questi nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali (con particolare riguardo alla corresponsione della somma dovuta a titolo di anticipo, alla costituzione di garanzie, all’invio di titoli di credito anche in deposito fiduciario o ad altre prestazioni di natura finanziaria) attribuiscono al Venditore la facoltà di prorogare i termini di consegna di quanto previsto negli Annessi al Contratto, per un periodo di tempo corrispondente alla durata del ritardo del Compratore, o di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ., salva ogni altra facoltà riconosciuta al Venditore dalle altre disposizioni del Contratto.

6.3. Tutti i casi di forza maggiore, ai sensi del successivo art. 14.1, danno luogo alla proroga dei termini di consegna concordati per un periodo di tempo corrispondente alla durata della causa di forza maggiore, ma comunque idoneo a consentire l’esecuzione del Contratto. È fatto salvo in ogni caso quanto previsto dal successivo art. 14.2.

6.4. Qualora vengano accertati ritardi nella consegna per colpa del Venditore, il Compratore, che abbia compiutamente dimostrato di aver subito danni a causa degli stessi, può chiedere, a titolo di integrale risarcimento e a tacitazione pure di ogni altro suo diritto o pretesa e indennizzo,  per il ritardo subito (tuttavia con una franchigia di 30 giorni) una somma il cui ammontare non potrà in alcun caso eccedere il 3% del prezzo concordato per la parte di fornitura in relazione alla quale si è verificato il ritardo.

6.5. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 6.3, qualora a macchinari (eventuali attrezzature e pezzi di ricambio compresi) approntati, la consegna non possa avere luogo per cause indipendenti dal Venditore, trascorsi 15 giorni dall’avviso di merce pronta, comunicato nelle forme di cui al successivo art. 15, il Venditore medesimo hafacoltà di procedere all’emissione della fattura dando corso alle condizioni di pagamento pattuite o chiedendo il pagamento dell’intero prezzo, fermo restando che le merci saranno immagazzinate, custodite e assicurate a spese del Compratore (presso il Venditore o presso terzi). Il Venditore applicherà la tariffa più economica dei magazzini generali del comprensorio ceramico Reggio Emilia / Modena in vigore alla data di avviso di merce pronta (ed eventuali incrementi della medesima). E’ fatta salva la facoltà prevista dal precedente art. 4.5, nell’ipotesi ivi prevista. 

6.6. Nel caso in cui il Compratore per qualsivoglia ragione chieda al Venditore di posticipare in tutto od in parte la spedizione delle merci di cui al Contratto, il Venditore avrà la facoltà – in alternativa a quanto previsto dal precedente art. 6.5 e senza pregiudizio per ogni altro proprio diritto a norma di legge o del Contratto – di mantenere in sosta le merci mediante immagazzinamento/stoccaggio delle medesime presso di sé o presso terzi, addebitando al Compratore, con decorrenza dalla data di avviso di merce pronta, il costo di magazzinaggio, come sopra delineato. 

6.7. Nelle ipotesi di applicazione degli artt. 6.5 e 6.6 precedenti, rimangono escluse garanzie o responsabilità del Venditore per il magazzinaggio delle merci ed è fatta salva la facoltà del Venditore di optare in qualunque momento per una o più altre forme di tutela dei diritti del Venditore a norma di legge o di Contratto. 

Art. 7.  Consegna e imballo. 

7.1. I macchinari (eventuali attrezzature e pezzi di ricambio compresi) di cui al n.1 sono consegnati dal Venditore al Compratore muniti di imballo, ove previsto dal Contratto od ove ritenuto opportuno dal Venditore a propria discrezione al fine di preservare l’integrità della merce. Resta comunque inteso che non potrà essere imputato al Venditore la mancanza di un adeguato imballaggio, in mancanza di specifiche pattuizioni contenute nel Contratto.

7.2. I costi ed i rischi relativi alla consegna delle merci saranno a carico del Compratore o del Venditore in conformità al termine di consegna (Incoterm) convenuto. Al riguardo, dandosi atto che gli Incoterms sono termini elaborati per il commercio internazionale, le parti convengono comunque di applicare i medesimi in via analogica, mutatis mutandis e nella misura del possibile, ai Contratti relativi a forniture nazionali.   

7.3. La consegna del supporto materiale dell’Engineering, nonché di quello del KnowHow del Venditore, ove previsti, può avvenire direttamente contro sottoscrizione di ricevuta, ovvero a mezzo piego postale raccomandato, ovvero ancora a mezzo corriere. 

7.4. Il Compratore è tenuto a mettere a disposizione sul luogo del montaggio, a prima richiesta del Venditore, completi ed in perfetto stato per l’installazione, i macchinari, le attrezzature e le eventuali parti di ricambio che il Venditore abbia consegnato. 

Art. 8. Montaggio. Collaudo. Accettazione. Acquisto di macchinari e attrezzature da terzi e capacità produttive dell’impianto.

8.1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti a norma delle condizioni del Contratto, il montaggio dei macchinari (eventuali attrezzature e pezzi di ricambio compresi), avviene a cura e a spese del Compratore e sotto la sua supervisione organizzativa e direzione. Qualora previsto dal Contratto, il Venditore assicura l’assistenza tecnica al montaggio ed all’avviamento dei macchinari e delle attrezzature tramite personale specializzato da lui prescelto. 

8.2. Il Compratore riconosce, in ogni caso, che, anche nell’ipotesi in cui il Venditore curi in tutto o in parte il montaggio l’installazione e l’avviamento della fornitura, il rapporto tra Venditore e Compratore deve qualificarsi come compravendita e le obbligazioni del Venditore relative a montaggio, installazione ed avviamento dei macchinari e delle attrezzature hanno natura meramente accessoria. Con riguardo a tale ipotesi di svolgimento da parte del Venditore in tutto o in parte delle attività di montaggio verrà redatta dal Venditore una valutazione dei rischi. 

8.3. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, nel caso in cui sia previsto il montaggio dei macchinari da parte del Venditore, il Compratore si impegna a:

  1. fornire le attrezzature, i mezzi di sollevamento, di trasporto, le fonti energetiche, l’acqua e quanto altro sia richiesto dai tecnici del Venditore come tecnicamente necessario per l’esecuzione del montaggio inclusa l’eventuale mano d’opera, la cui direzione e vigilanza rimane in ogni caso in capo al Compratore. Le macchine e gli attrezzi eventualmente concessi in uso dal Compratore ai tecnici del Venditore devono essere muniti dei dispositivi antinfortunistici previsti dalla normativa vigente in Italia; 
  2. programmare le attività affinché le operazioni di montaggio possano iniziare immediatamente dopo l’arrivo dei tecnici del Venditore e possano proseguire in maniera continuativa fino al termine, tenendo comunque a proprio carico eventuali periodi di attesa inoperosa; 
  3. firmare il foglio di presenza di cui vengono muniti i tecnici del Venditore al fine del rilievo delle ore effettuate dal personale stesso fermo restando che, altrimenti, sono ritenute valide le ore indicate dal Venditore nella fattura; 
  4. non adibire i tecnici del Venditore ad attività non rientranti nella loro competenza e comunque non specificamente autorizzate dal Venditore stesso;
  5. incaricare n. 2 addetti (tecnici) ad assitere i tecnici del Venditore durante il montaggio, qualora previsto nel Contratto, per apprendere il funzionamento dei macchinari (attività di training) per un periodo di 30 giorni, o diversamente indicato nel Contratto;
  6. adottare tutte le misure di sicurezza e cautele necessarie per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dell’integrità fisica dei lavoratori addetti alle operazioni di montaggio, in conformità alle vigenti disposizioni di legge; in particolare, fornire ai lavoratori addetti alle operazioni di montaggio tutti i mezzi di protezione necessari per la tutela dell’integrità fisica del lavoratore e per la prevenzione degli infortuni in genere, rendere edotti i lavoratori ed i tecnici del Venditore dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, o con altri mezzi, nonché disporre ed esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.

8.4. Ove i termini di esecuzione del montaggio previsti dal Venditore debbano protrarsi per cause allo stesso non imputabili, si dà luogo ad una adeguata proroga dei termini originariamente previsti; in tale evenienza, le tariffe applicabili per i montaggi, l’avviamento ed il collaudo risultano essere quelle vigenti al momento dell’effettiva prestazione.

8.5 Se previsto dal contratto, terminate le operazioni di montaggio, installazione e avviamento, il Venditore e il Compratore sottoscriveranno un verbale di collaudo cosiddetto “a freddo” mediante il quale sarà attestato il funzionamento corretto dei macchinari. Il collaudo dovrà essere svolto con esclusivo materiale specificato nel Contratto (ad esempio formati, qualità delle materie prime, ecc). Salvo diverso accordo scritto tutte le spese inerenti agli interventi tecnici del Venditore per le prove di collaudo, in qualunque luogo esse avvengano, saranno a carico del Compratore.   

8.6 In caso di collaudo positivo, i macchinari e i beni oggetto del Contratto si intendono irrevocabilmente accettati ed il Compratore sarà obbligato all’adempimento delle proprie prestazioni di pagamento.

8.7 In difetto di collaudo, i macchinari e beni oggetto della fornitura si intendono accettati dal Compratore decorsi 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine indicato dal Venditore per l’inizio delle operazioni di collaudo ed accettazione senza che lo stesso abbia potuto avere inizio per cause non imputabili al Venditore ovvero qualora il Compratore rifiuti, senza giustificati motivi, di controfirmare il certificato di collaudo ed accettazione consegnato dal Venditore o comunque al momento in cui il Compratore abbia iniziato ad utilizzare i macchinari per le proprie finalità produttive. I macchinari oggetto di fornitura si intenderanno, altresì, accettati senza riserve qualora, trascorsi 90 (novanta) giorni dalla consegna degli stessi, il collaudo non possa aver luogo presso il Compratore per cause non imputabili al Venditore.

8.8 L’accettazione dei macchinari e dei beni oggetto della fornitura, nei casi previsti ai precedenti paragrafi, produrrà gli stessi effetti, ai fini del decorso dei termini di pagamento, del periodo di garanzia, ecc, dell’accettazione espressa degli stessi. 

8.9 Con riguardo a macchine ed attrezzature che il Compratore acquisti presso fornitori diversi dal Venditore per l’utilizzo in combinazione con i macchinari e le attrezzature descritti dal Contratto, il Compratore sarà responsabile, in via esclusiva, per il funzionamento di tali beni da esso acquistati secondo modalità e rese che consentano il raggiungimento dei parametri previsti dal Contratto. Il Compratore assume tale responsabilità anche con riguardo all’idoneità, al fine del raggiungimento dei suddetti parametri, di macchine e attrezzature che siano comprese nella fornitura di cui al Contratto, ma che siano stati acquistati dal Venditore presso terzi su istruzioni del Compratore ed a seguito di una trattativa tecnica e/o finanziaria tra il Compratore ed il terzo fornitore.

Art. 9. Assistenza post-vendita. 

9.1. Il Venditore s’impegna, per un periodo di 2 anni decorrente dalla data di spedizione, a fornire al Compratore, secondo la disponibilità del momento, i pezzi di ricambio e le prestazioni tecniche che gli vengano da questi richieste, praticando i propri prezzi di listino e le proprie tariffe di prestazioni in vigore al momento di ogni singola richiesta e restando da definirsi in buona fede le altre condizioni di fornitura.

Art. 10. Periodo di garanzia.

10.1. In caso di vendita di macchinari usati con la clausola “visto e piaciuto” viene espressamente esclusa alcuna forma di garanzia.

10.2. In caso di vendita di macchinari nuovi o rigenerati, fatta eccezione per i componenti di cui al successivo art. 10.10, in relazione ad eventuali difettosità della fornitura si applica, con decorrenza dalla data della messa in marcia di ogni reparto o macchinario fornito, unicamente una garanzia per vizi meccanici ed elettrici dei macchinari e delle attrezzature avente una durata di mesi 6 per macchinari rigenerati e anni 1 per macchinari nuovi.

10.3. La garanzia consiste, a scelta del Venditore, nella riparazione o sostituzione, a cura e spese del Venditore, delle parti strutturali e delle altre componenti dei macchinari e delle attrezzature che risultino rotte o difettose, per vizi di origine. La resa dei pezzi consegnati in sostituzione è franco fabbrica del Compratore. 

10.4. La garanzia si riferisce alle singole parti strutturali ed altre componenti dei macchinari e delle attrezzature, ma non si estende alle parti di normale usura. Il Venditore, inoltre, non risponde dei danni di qualsiasi natura causati da errate manovre del personale del Compratore, dall’uso di materie prime non adeguate, da trattamento difettoso o trascurato, o comunque da ogni altra causa non imputabile al Venditore.

10.5. La garanzia perde comunque ogni efficacia quando sui reparti e/o singoli macchinari vengano installati apparecchiature o ricambi non forniti dal Venditore e in ogni caso quando siano state apportate modifiche senza il consenso del Venditore manifestato nelle forme di cui al successivo art. 15. Per i macchinari consegnati smontati dal Venditore, la garanzia perde qualsiasi efficacia qualora il montaggio o la messa in marcia non vengano effettuati secondo le istruzioni tecniche del personale del Venditore.

10.6. Dalla presente garanzia sono esclusi tutti gli ulteriori danni, ivi compresi quelli derivanti dalla mancata o ridotta produzione, nonché quelli indiretti e consequenziali, e la risoluzione del Contratto. 

10.7. Nessuna responsabilità può essere attribuita al Venditore per danni di qualsiasi tipo che dovessero derivare dall’uso improprio, dalla scarsa qualità di materie prime utilizzate, dalla cattiva manutenzione e/o da comportamenti difformi da quanto previsto nelle istruzioni per la manutenzione ed uso dei macchinari e beni oggetto della fornitura, ovvero da sfruttamento eccessivo dei medesimi. È esclusivo compito ed onere del Compratore garantire che i prodotti realizzati con i macchinari forniti dal Venditore siano in regola con le norme di sicurezza vigenti, e comunque rispondere di ogni pretesa nei confronti di eventuali terzi danneggiati, manlevando e tenendo indenne al riguardo il Venditore da qualsiasi danno, richiesta, pretesa o indennizzo che possa essere avanzato da  terzi in relazione all’uso dei macchinari e dei beni oggetto della fornitura o in relazione ai prodotti realizzati dal Compratore con i suddetti macchinari e beni. 

10.8. La garanzia è subordinata, a pena di decadenza, alla denunzia del vizio o della mancanza di qualità, comunicata nelle forme di cui all’art. 15 dal Compratore al Venditore, entro 8 giorni dal momento in cui il Compratore ne ha fatto la scoperta, nonché all’espressa richiesta al Venditore, sempre comunicata nelle forme indicate, di effettuare un intervento in garanzia. La durata della garanzia non può comunque prolungarsi oltre i 12 mesi dalla data di spedizione.  

10.10. Con riguardo ai componenti cosiddetti “commerciali” (cioè, beni standard a catalogo di terzi), o comunque non costruiti direttamente dal Venditore, si applicheranno esclusivamente le garanzie fornite dai relativi produttori. 

10.11. È esclusa ogni eventuale altra garanzia non espressamente prevista dal Contratto o su beni usati compravenduti con clasola “visto e piaciuto”.

Art. 11. Responsabilità del Venditore. 

11.1 Resta inteso che, in caso di inadempimenti delle obbligazioni del Venditore derivanti dal Contratto, la responsabilità del Venditore non potrà eccedere un importo complessivo pari al 3% del prezzo contrattuale (o pari alla penale di cui al precedente art. 6.5 nell’ipotesi ivi prevista). Tale importo determina in via preventiva il risarcimento massimo dovuto, sempre che il Compratore dimostri compiutamente di aver subito danni per effetto di tali inadempimenti e che questi non siano di scarsa importanza, ed esaurisce compiutamente la responsabilità del Venditore (con espressa esclusione di ogni altro rimedio e della risarcibilità di qualsiasi danno ulteriore), rimanendo comunque esclusa la responsabilità del medesimo per danni da mancata o ridotta produzione, nonché per danni indiretti e consequenziali. 

Art. 12. Obbligo di riservatezza.

12.1. Ciascuna parte è tenuta a osservare la più assoluta riservatezza su tutte le notizie di carattere tecnico (quali, in via meramente esemplificativa, disegni, prospetti, documentazioni, formule e corrispondenza) ricevute dall’altra parte o comunque apprese in esecuzione del Contratto. La comunicazione a terzi di una (o più) di queste notizie può avvenire esclusivamente in presenza di un preventivo consenso dell’altra parte, che sia manifestato nelle forme del successivo art. 15. 

12.2. Resta inteso che la proprietà dell’Engineering e del KnowHow rimane del Venditore e che, pertanto, la loro utilizzazione, come pure quella dei supporti materiali relativi a entrambi che siano stati consegnati dal Venditore stesso, è consentita al Compratore solo nell’ambito dell’esecuzione del Contratto. Nel caso di risoluzione del Contratto, il Compratore deve senza indugio restituire tutti i supporti materiali dell’Engineering e del Know-How di cui sia in possesso.

Art. 13. Visite allo stabilimento del Compratore di clienti del Venditore.

13.1.Il Compratore consente il libero accesso, ai luoghi nei quali verranno installati i macchinari oggetto del Contratto. Le date delle visite saranno concordate, di volta in volta, fra Compratore e Venditore.

Art. 14. Forza maggiore.

14.1. Per forza maggiore si intende ogni atto od evento imprevedibile, indipendente dalla volontà delle parti contrattuali, al di fuori del loro controllo ed a cui non è possibile porre tempestivamente rimedio (quali, in via meramente esemplificativa, guerra anche non dichiarata, embargo, tumulto, sommossa, incendio, sabotaggio, calamità naturali, provvedimenti di autorità governative che limitino la libertà di circolazione (ad esempio per pandemie), scioperi indetti da sindacati di categoria, impossibilità di ottenere rifornimenti di materie prime, di attrezzature, di combustibile, d’energia, di componenti, di prestazioni di lavoro o di trasporto).

14.2. Al verificarsi di un evento di forza maggiore gli obblighi delle parti che non possano essere adempiuti per tale causa sono automaticamente prorogati, senza penalità a carico, per un periodo corrispondente alla durata dello stato di forza maggiore; quanto precede, ad eccezione dell’obbligo del Compratore di corrispondere le somme dovute a titolo di pagamento del prezzo, per il quale restano in ogni caso ferme le scadenze precedentemente pattuite.

14.3. Le parti s’impegnano, comunque, a prendere tutti i provvedimenti in loro potere per assicurare, entro il più breve tempo possibile, la ripresa normale dell’adempimento delle obbligazioni prorogate dal sopraggiungere dell’evento di forza maggiore. Le parti hanno altresì l’obbligo di informarsi reciprocamente, entro i 15 giorni successivi, dell’inizio e della fine dell’evento di forza maggiore. Se quest’obbligo non viene adempiuto, la parte inadempiente perde il diritto di fare appello alla forza maggiore.

14.4. Qualora, a seguito di un evento di forza maggiore, le parti non possano eseguire le proprie prestazioni secondo i termini concordati nel Contratto per un periodo di tempo di 6 mesi o più, le stesse si incontreranno nel più breve tempo possibile per esaminare le incidenze contrattuali di tali avvenimenti, in particolare su prezzi e termini di consegna, concordando i termini e le modalità della prosecuzione delle rispettive prestazioni. 

Art. 15. Comunicazioni.

15.1. Tutte le comunicazioni previste dal Contratto, senza eccezione alcuna, come anche quelle che le parti abbiano comunque a effettuare in esecuzione dello stesso, devono essere effettuate a pena di inefficacia in forma scritta (per tale intendendosi anche la posta elettronica certificata). 

15.2. Le dette comunicazioni prendono efficacia al momento in cui giungono agli indirizzi dell’altro contraente, quali indicati nel frontespizio del Contratto o concordati tra le parti (tra cui l’eventuale indirizzo di posta elettronica anche certificata). Ogni variazione di indirizzo di una parte deve dalla stessa essere tempestivamente comunicata all’altra.

Art. 16. Divieto di cessione del Contratto. Cessione dei crediti.

16.1 Il Contratto non potrà essere ceduto, se non con il consenso scritto dell’altra parte.

16.2 Resta comunque salva la facoltà del Venditore di cedere in tutto o in parte a terzi il proprio credito in relazione al pagamento delle somme dovute dal Compratore a norma del Contratto, restando inteso che ai fini della notifica della suddetta cessione, se ed in quanto necessaria ad assicurare l’effetto liberatorio del pagamento del compratore, è sufficiente una semplice comunicazione scritta al Compratore stesso. Resta inteso che, nell’ipotesi di cessione del suddetto credito, il Venditore avrà la facoltà di trasferire in tutto od in parte al cessionario del credito, senza alcuna necessità di consenso da parte del Compratore, anche i diritti di cui al precedente art. 5; nell’ipotesi di mancato trasferimento di tali diritti al cessionario del credito, i medesimi potranno continuare ad essere esercitati dal Venditore, direttamente o per il tramite di un mandatario, in caso di inadempimento da parte del Compratore delle obbligazioni di pagamento previste dal Contratto.

Art. 17. Foro competente. Legge Applicabile.

17.1 Per ogni controversia che possa derivare dall’interpretazione, applicazione, esecuzione del Contratto, il Foro competente in via esclusiva sarà quello del luogo in cui ha sede il Venditore. In parziale deroga a quanto precede, il Venditore avrà la facoltà di convenire il Compratore davanti al Foro ove questo ha la sede legale o davanti a qualunque altro Foro ove il Compratore abbia una sede operativa o altra unità locale.

17.2 Il Contratto è regolato dalla legge Italiana.

Art.18. Informativa sul trattamento dei dati personali.

18.1. Ai fini della normativa italiana sul trattamento dei dati personali, il Venditore informa il Compratore che i dati personali (anagrafici, identificativi, fiscali ed economici) relativi alle persone giuridiche che entrano in rapporti con il Venditore, così come i dati personali delle persone fisiche che per esse agiscono, sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed elaborati, per finalità di carattere amministrativo-contabile. In particolare, tali finalità attengono alle seguenti attività: gestione di ordini e fatture; stipula di eventuali contratti (compresi contratti per l’assicurazione del credito del Venditore nei confronti del Compratore e contratti per la cessione di tale credito); amministrazione dei fornitori; adempimento delle obbligazioni contrattuali o di obblighi di legge.  I suddetti dati potranno essere comunicati a terzi, in relazione alle finalità per le quali sono stati acquisiti e raccolti. 

18.2. Quanto precede vale come informativa ai sensi della suddetta normativa ed il Compratore dichiara di dare il proprio consenso, per tutti i fini di legge, al trattamento dei suddetti dati da parte del Venditore. Il Compratore dichiara inoltre di essere a piena conoscenza del testo dell’art.7 del D.lgs 196/2003, in relazione ai “diritti dell’interessato”.  

Letto, confermato e sottoscritto

Casalgrande (RE), addì…..

La venditrice: Per accettazione, l’Acquirente

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Oltre ad approvare l’intero testo della Offerta e l’art. 18 (Informativa sul trattamento dei dati personali), il Compratore, ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 1341 e 1342 del codice civile italiano, approva specificamente le clausole contenute nei precedenti articoli: 4 (Ritardi nei pagamenti. Contestazioni); 5 (Riserva della proprietà), 6 (Termini di consegna e proroga dei medesimi; accettazione della lista dei ricambi; penale per ritardata consegna e limitazione di responsabilità), 7 (Consegna e imballo, rischi relativi alla merce venduta, assicurazione), 8 (Montaggio; qualificazione del contratto; natura accessoria delle prestazioni di montaggio, installazione ed avviamento; collaudo; accettazione) 10 (Periodo di garanzia, contenuto della medesima e limitazione di responsabilità), 11 (Responsabilità del Venditore; penalità e limitazione), 12 (Obbligo di riservatezza; Engineering e Know-How del Venditore), 14 (Forza maggiore),  15 (Comunicazioni, forma convenzionale),16 (Divieto di cessione del Contratto. Cessione dei crediti; cessione ed esercizio della garanzia sui beni forniti), 17 (Foro competente e Legge applicabile). 

La Venditrice l’Acquirente

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